Nota a Corte cost., sent. n. 142 del 31 luglio 2025

Cittadinanza iure sanguinis e limiti del sindacato costituzionale

La cittadinanza rappresenta uno degli istituti più complessi e identitari del nostro ordinamento, collocandosi al crocevia tra appartenenza giuridica e comunità politica. Non sorprende, dunque, che il meccanismo di trasmissione della cittadinanza per discendenza (iure sanguinis) sia stato oggetto, negli anni, di acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, in particolare per l’assenza di limiti espliciti o criteri correttivi che valorizzino elementi di effettivo collegamento con l’Italia.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 142 depositata il 31 luglio 2025, si è pronunciata su una serie di questioni di legittimità sollevate da più Tribunali (Bologna, Roma, Milano, Firenze) che miravano a contestare proprio tale automatismo, lamentando un contrasto con gli artt. 1, 3 e 117 Cost., nonché con i principi dell’ordinamento europeo e internazionale.

1. Il quadro normativo oggetto di scrutinio

Le ordinanze di rimessione hanno riguardato in particolare:
•  art. 1, comma 1, lett. a), della l. n. 91 del 1992, secondo cui è cittadino per nascita “il figlio di padre o di madre cittadini”, senza ulteriori condizioni o limiti;
•  in via storica, art. 4 del codice civile del 1865 e art. 1 della l. n. 555 del 1912, anch’essi privi di restrizioni sul piano della trasmissione per discendenza.

Il problema interpretativo risiede nel fatto che queste norme consentono l’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis anche a soggetti nati e cresciuti all’estero, senza alcun rapporto sostanziale con l’Italia, purché sia dimostrabile la discendenza da un avo cittadino italiano.

2. Le censure sollevate dai giudici rimettenti

Secondo i Tribunali di merito, una disciplina così congegnata potrebbe essere incostituzionale:
1.  Per violazione degli artt. 1 e 3 Cost.
•  si denuncerebbe una definizione di “popolo” che non valorizza l’appartenenza sostanziale, ma si riduce al dato biologico della discendenza;
•  si determinerebbe inoltre una disparità di trattamento irragionevole rispetto ad altri meccanismi di acquisto della cittadinanza (per nascita sul territorio, per naturalizzazione, per matrimonio), nei quali sono previsti requisiti di residenza, integrazione o durata temporale.
2.  Per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.
•  in relazione all’art. 9 TUE e all’art. 20 TFUE, che connettono la cittadinanza nazionale allo status di cittadino dell’Unione, e agli obblighi internazionali, i quali imporrebbero una definizione non meramente formale ma sostanziale di appartenenza.

L’elemento centrale della critica era dunque il rischio che la cittadinanza si riducesse a un titolo “vuoto”, sganciato da legami reali con l’ordinamento italiano e attribuito in virtù di una discendenza potenzialmente molto remota.

3. Il ragionamento della Corte

La Corte costituzionale ha affrontato la questione muovendo da alcune premesse fondamentali.

a) La nozione costituzionale di “popolo”

La Costituzione non offre una definizione univoca di “popolo”. I suoi riferimenti alla cittadinanza sono diffusi e polisemici:
•  da un lato, evocano la cittadinanza come appartenenza culturale e linguistica a una comunità;
•  dall’altro, richiamano un modello aperto e pluralista, che tutela minoranze e diversità;
•  infine, segnalano un legame con il territorio dello Stato, in quanto spazio di esercizio condiviso dei diritti e doveri costituzionali.

La cittadinanza, dunque, è un concetto costituzionalmente complesso e plurale, che non può essere ricondotto a un solo parametro.

b) L’ampio margine di discrezionalità del legislatore

Proprio in ragione di tale complessità, la Corte ha affermato che spetta al legislatore individuare i criteri per l’acquisto dello status civitatis. Il Parlamento gode di un “ampio margine di discrezionalità” in materia, purché le scelte normative non siano fondate su criteri del tutto estranei o in contrasto con i principi costituzionali.

c) L’idoneità del vincolo di filiazione

I giudici costituzionali hanno sottolineato che gli stessi rimettenti non avevano contestato, in linea di principio, l’idoneità del vincolo di filiazione a giustificare l’acquisizione della cittadinanza. L’appartenenza a una comunità familiare, parte integrante della comunità statale, può costituire infatti un elemento idoneo a fondare l’appartenenza alla comunità nazionale.

d) L’inammissibilità dell’intervento manipolativo

L’aspetto decisivo del ragionamento risiede nella scelta di dichiarare inammissibili le questioni che avrebbero richiesto un intervento additivo da parte della Corte. Introdurre limiti alla cittadinanza iure sanguinis significherebbe, infatti, selezionare tra molteplici opzioni politiche (criterio territoriale, culturale, linguistico, temporale, ecc.), operazione che spetta solo al legislatore.

4. Gli esiti del giudizio

Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha:
•  dichiarato inammissibili le questioni concernenti gli artt. 1, 3 e 117 Cost., in quanto dirette a ottenere un intervento manipolativo che eccede le funzioni del sindacato costituzionale;
•  dichiarato non fondate le questioni di disparità di trattamento, ritenendo che i diversi meccanismi di acquisizione della cittadinanza non siano situazioni omogenee e, quindi, non comparabili ai fini dell’art. 3 Cost.;
•  escluso infine la possibilità di configurare una violazione di obblighi internazionali, non essendo stata indicata con precisione alcuna norma internazionale violata.

5. Considerazioni critiche

La decisione della Consulta si colloca nel solco di un orientamento costante: la Corte si è sempre mostrata riluttante a sostituirsi al legislatore in materie ad alto tasso di discrezionalità politica e identitaria. La cittadinanza è, infatti, un istituto che riflette scelte di fondo sulla composizione del corpo civico e sulla definizione della comunità politica.

Al tempo stesso, la sentenza lascia aperte alcune questioni:
•  se è vero che il vincolo di filiazione può essere considerato idoneo a fondare l’appartenenza alla comunità, non è affatto detto che tale vincolo sia sempre sufficiente, specie quando si tratta di discendenze molto remote e prive di qualsiasi collegamento con l’Italia;
•  la Corte ha riconosciuto che il legislatore potrebbe introdurre criteri più selettivi, ma ha ritenuto di non potervi supplire: in questo senso, la decisione non risolve il nodo sostanziale, ma si limita a ribadire i limiti del sindacato costituzionale.

6. Conclusioni

La sentenza n. 142/2025 segna un punto fermo importante: la Corte costituzionale non può introdurre limiti alla cittadinanza iure sanguinis attraverso interventi manipolativi. Spetta esclusivamente al legislatore definire quali legami – di sangue, di territorio, di cultura o di residenza – siano idonei a fondare l’appartenenza alla comunità statale.

Il messaggio che emerge è duplice:
•  da un lato, la Corte riafferma la legittimità, in astratto, del criterio di discendenza;
•  dall’altro, sottolinea che la pluralità di significati costituzionali della cittadinanza impone al Parlamento di valutare se e come integrare il dato familiare con ulteriori elementi di collegamento.

In attesa di eventuali interventi legislativi, resta dunque in vigore il modello tradizionale di cittadinanza iure sanguinis, fondato sulla trasmissione familiare. La Corte, ancora una volta, ha scelto la via della deferenza istituzionale, ribadendo il proprio ruolo di custode della Costituzione ma non di legislatore surrogato.

 

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